PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È vietata la divulgazione, attraverso qualsiasi mezzo di informazione, dell'identità dei magistrati che prestano o hanno prestato la loro opera in un procedimento giudiziario, in qualsiasi stato e grado del procedimento medesimo. Qualsiasi notizia relativa allo svolgimento di un procedimento giudiziario deve essere fornita con riferimento esclusivo agli uffici giudiziari interessati, senza notazioni di carattere nominativo.
      2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000.